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Lo Yacht a vela: le caratteristiche, la normativa nazionale e i documenti di bordo

La parola Yacht deriva dall’olandese yaght (da jagen, cacciare), un’imbarcazione piccola, veloce e manovriera impiegata nel ‘600 dagli olandesi per difendere le coste e per la guerra di corsa.

E lo yachting, come attività di sport e di piacere, nacque proprio in Olanda, dove le ricche famiglie di armatori usavano queste imbarcazioni per gareggiare fra di loro; gli olandesi furono i primi maestri dello yachting.

Questa passione si diffuse poi nel ‘700 fra la nobiltà britannica per merito di Carlo II che era esiliato in Olanda; l’isola di Cowes diventò la base principale dello yachting britannico.

Tuttavia fu a Cook, in Irlanda, che le 1720 nacque il primo club velico, il Cork Harbour Water Club, il cui statuto è ancora oggi alla base degli statuti delle migliaia di yachting club sparsi in tutto il mondo.

La prima regata internazionale fu disputata in Inghilterra nel 1851, quando per la prima volta qualcuno usò sfidare i britannici in quello che essi consideravano un loro sport esclusivo: il famoso yacht statunitense America, una goletta di 170 tonnellate, battè gli scafi britannici ed entrò nella leggenda.

Lo yachting, come sport, è diventato popolare nei primi del ‘900 con la diffusione di barche più piccole ed economiche; come attività di crociera ha dovuto invece aspettare l’avvento della vetroresina dopo il 1950 per cominciare a diventare popolare.

Oggi esamineremo, in maniera semplice sintetica, le caratteristiche di un moderno yacht a vela da crociera, la normativa nazionale per le imbarcazioni da diporto e i documenti di bordo. Vediamoli insieme.

1. Le caratteristiche di un'imbarcazione

Le caratteristiche di un'imbarcazione-300x180

Dislocamento
Il dislocamento è il peso della massa d'acqua spostata, dislocata, dalla parte immersa dello scafo; esso corrisponde al peso totale della barca e del suo carico.
Gli yacht moderni di media e piccola grandezza possono essere generalmente classificati, in base al loro dislocamento relativo (peso in rapporto alla lunghezza), in barche a dislocamento leggero, medio o pesante, a seconda che il loro peso in kg sia rispettivamente inferiore a 3 L³, compreso fra 3L³ e 5 L³ o superiore a 5 L³, dove L è la lunghezza fuori tutto in metri.
Una barca di 10 m pertanto ha dislocamento leggero se il suo peso è inferiore 3.000 kg, medio se il suo peso è compreso fra 3.000 e 5.000 kg, pesante se il suo peso è superiore a 5.000 kg.
Ai fini della velocità è ovviamente preferibile un dislocamento leggero, ma la costruzione di uno scafo leggero può andare a discapito della robustezza.
Ai fini della sicurezza e della resistenza in mare uno scafo a dislocamento pesante offre migliori garanzie, anche se ciò non è sempre vero: uno scafo pesante pur essendo in genere più robusto, reagisce con inerzia all'onda e l'onda successiva lo coglie mentre la prova sta ancora scendendo violentemente, con il risultato di subire un forte stress e una drastica riduzione di velocità; uno scafo leggero viceversa si adatta prontamente all'onda subisce minore stress.
È quindi sempre preferibile una imbarcazione sufficientemente robusta ma di dislocamento relativo contenuto. Il contenimento del dislocamento, soprattutto nelle piccole imbarcazioni, deve essere curato anche evitando di sovraccaricare la barca con pesi eccessivi.
Molto spesso la barca viene resa comoda ed abitabile come una casa dotandola di un numero infinito di oggetti: ciò, oltre che appesantire il dislocamento, rende difficile la vita a bordo in condizioni di mare mosso.

Stazza
La stazza, che non va confusa con il dislocamento, è invece il volume interno complessivo di una imbarcazione. L'unità di misura della stazza è la tonnellata di stazza pari al volume di 100 piedi inglesi cubi, e cioè 2,83 metri cubi.
La stazza lorda è il volume interno complessivo di una nave, mentre la stazza netta e la parte del volume interno destinata al carico.
La stazza di regata per le imbarcazioni ha un significato diverso: è un numero che risulta da formule empiriche che tengono conto delle dimensioni dello scafo e della velatura, e che viene utilizzato per consentire a imbarcazioni di diverso tipo e dimensione di regatare insieme.

Manovrabilità
La manovrabilità è la prontezza di risposta della barca alle azioni del timone.
Essa dipende dalla superficie, dalla forma e dalla posizione del timone, dal dislocamento relativo e dalla forma della carena. Una barca di dislocamento leggero è in genere più manovrabile di una barca di dislocamento pesante.
Sotto vela, poi, una barca poco sbandata è più manovrabile di una barca molto sbandata.

Stabilità di rotta
E' la capacità della barca, una volta equilibrata la velatura, a mantenere una rotta prestabilita senza doverla correggere continuamente con il timone. Tale caratteristica dipende essenzialmente dalla superficie del profilo longitudinale dell'opera viva dello scafo.
Le imbarcazioni a dislocamento leggero, che hanno sul piano longitudinale una minore superficie immersa, risultano pertanto meno stabili di rotta che non quelle a dislocamento pesante.

2. Stabilità longitudinale, abitabilità, tenuta al mare e galleggiabilità

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Stabilità longitudinale
Identifica l'attitudine di una imbarcazione a reagire alle sollecitazioni longitudinali provocate dall'onda. Dipende essenzialmente dal dislocamento, dalla distribuzione dei pesi e dalla forma della carena.
Quando le onde sono più lunghe dello scafo, uno scafo pesante e profondo seguirà l'onda meno prontamente di uno scafo leggero e poco profondo. 
Uno scafo in cui i pesi siano distribuiti lontani dal baricentro reagirà con molta inerzia alla sollecitazione dell'onda, e la prora cadrà pesantemente sull'onda successiva, mentre uno scafo con i pesi concentrati nel baricentro reagirà più prontamente ed avrà una andatura meno stressata e più veloce.

Abitabilità
È l'attitudine di una banca a consentire una comoda vita all'equipaggio sia all'interno che all'esterno.
L'abitabilità è data dalla funzionalità delle strutture interne, dall'altezza in cabina, dagli spazi destinati alla conservazione dei materiali, degli spazi delle cuccette, della cucina e dei servizi, dalla areazione, dalla protezione degli interni, dal mare e dalla pioggia, e dalle possibilità di appiglio durante il rollio ed il beccheggio.
L'abitabilità è una caratteristica irrinunciabile per uno yacht destinato alla crociera; volerla tuttavia migliorare con eccessive dotazioni e pesi può costituire un fattore negativo per la sicurezza.

Tenuta al mare
Indica la capacità generale di una barca a mantenere la navigazione in sicurezza in presenza di cattivo tempo; dipende dalle forme dello scafo, dalla stabilità statica e dinamica della barca, dal dislocamento, dalla robustezza dello scafo e dalla impermeabilità della coperta.
È difficile quantizzare oggettivamente questa caratteristica: per accezione comune uno scafo può essere definito "marino" quando in condizioni di cattivo tempo è capace di difendersi con successo da tutti i possibili attacchi e pericoli del mare.

Galleggiabilità
L'imbarcazione ideale è quella inaffondabile ma ancora oggi poche barche da crociera sono costruite con tale caratteristica: in genere si tratta di piccole imbarcazioni in cui le superfici laterali interne sono formate di materiale espanso di volume complessivo superiore al volume d'acqua corrispondente al dislocamento; ciò consente allo scafo di non affondare e di rimanere dritto anche quando è totalmente allagato.
Nelle imbarcazioni più grandi lo scafo viene costruito con paratie stagne trasversali in modo che l'allagamento di un locale non provochi da solo l'affondamento. Alcune barche sono dotate di un cordone tubolare gonfiabile, sui due lati interni, che può all'emergenza essere attivato da bombole d'aria compressa.

3. Normativa per le imbarcazioni da diporto

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Le unità da diporto
La legislazione nazionale impone regole in fatto di costruzione, di registrazione, di navigazione; a questo scopo le unità d'antiporto vengono suddivise in:
- navi da diporto: le unità di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m;
- imbarcazioni da diporto: le unità di lunghezza f.t. inferiore o uguale a 24 m e superiori a 10 m se a vela o motovelieri, e superiore a 7,5 m se a motore;
- natanti: le unità a remi, le unità a vela o motovelieri di lunghezza f.t. inferiore o uguale a 10 m, le unità a motore di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m.

Costruzione
L'unità da diporto immesse in commercio dopo il 16.6.98 devono riportare la marcatura CE attestante la progettazione costruzione in accordo con le norme della Comunità Europea, che prevedono quattro classi:
A unità destinate alla navigazione senza limiti,
B unità destinate alla navigazione costiera (entro 25 miglia),
C unità destinate alla navigazione locale (entro 3 miglia) e
D unità speciali per la navigazione sui fiumi, canali e piccoli laghi.

Iscrizione e abilitazione
L'iscrizione nei registri degli Uffici Marittimi è obbligatoria per le navi da diporto e per le imbarcazioni.
Viene rilasciata apposita licenza che abilita le unità da diporto alle seguenti specie di navigazione:
- senza alcun limite, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione A;
- di altura, con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 m (mare agitato), le unità appartenenti alla categoria B;
- litoranea, con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino al 2 m (mare molto mosso) per le unità appartenenti alla categoria di progettazione C;
- speciale per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 m, per le unità appartenenti alla categoria di progettazione D.
Le unità da diporto iscritte nei registri possono richiedere di essere abilitate per una specie di navigazione inferiore a quella di progettazione. Le unità da diporto della categoria di progettazione A e B, qualora rientranti nella categoria dei natanti, sono abilitate a navigare entro 12 mg dalla costa.
I natanti appartenenti alla categoria C sono esclusi dall'obbligo della iscrizione e della relativa licenza e possono navigare entro tre mg dalla costa, ad eccezione degli jole, pattini, mosconi, tavole a vela, acquascooter, barche a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, i quali possono navigare entro 1 mg dalla costa.
L'autorità marittima può ridurre o estendere il limite in relazione a particolari condizioni locali.

4. Certificato di sicurezza e patenti nautiche

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Regolamento di sicurezza
Il Regolamento di sicurezza per le unità da diporto stabilisce le condizioni di rilascio del certificato di sicurezza alle unità da diporto, nonché le dotazioni minime che devono essere tenute a bordo, in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
Il certificato viene rilasciato all'atto della prima iscrizione, ed ha la seguente validità:
- 8 anni per le unità di categoria di progettazione A e B e alle imbarcazioni abilitate alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
- 10 anni per le unità appartenenti alla categoria C e D e per le imbarcazioni abilitate alla navigazione entro le 6 miglia.
Il certificato di sicurezza è rinnovato successivamente ogni 5 anni.

Patenti nautiche
Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 m f.t. deve essere munito di patente nautica rilasciata dall'autorità marittima:
- patente nautica per la condotta di unità a vela o a motore senza alcun limite dalla costa;
- patente nautica per la condotta di unità entro 12 miglia dalla costa e per la navigazione entro 6 miglia dalla costa e nella acque interne qualora l'unità abbia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a 2 tempi, o superiore a 1.000 cc se a carburazione a 4 tempi.
Nessun tipo di patente è prevista per la conduzione di natanti e per imbarcazioni a vela muniti di motore con potenza inferiore a 30 kW (40,8 CV) in navigazione entro 6 mg dalla costa.
A prescindere dall'obbligo di patente, l'età minima prescritta è:
- di 18 anni per condurre una imbarcazione o un natante con motore di cilindrata superiore a 750 cc (motori a 2 tempi) o 1000 cc (motori a 4 tempi);
- di 16 anni per condurre un natante con motore di cilindrata inferiore o con vela di superficie superiore a 4 m2.
Per il comando delle navi da diporto è prescritta un'apposita patente, indipendentemente dai limiti di navigazione effettiva della nave.



5. Documenti di bordo

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I documenti per le imbarcazioni
I seguenti documenti sono prescritti dalla normativa in vigore per le imbarcazioni:
- Licenza di navigazione, rilasciata dalla autorità marittima presso la quale l'imbarcazione è stata registrata;
- Certificato d'uso del motore, per motori fuoribordo. (Anche per natanti di progettazione classe A e B, che hanno richiesto l'iscrizione);
- Certificato di sicurezza annotato sulla licenza;
- Certificato di omologazione e dichiarazione di conformità del prototipo, per unità non marcate CE;
- Patente nautica del comandante o capobarca;
- Tassa di stazionamento;
- Contrassegno di assicurazione RC, obbligatoria per l'unità con motore di potenza superiore a 3 CV;
- Certificato limitato di radiotelegrafista;
- Canone Rai per televisione o radio ricevente;
- Manuale del proprietario, contenente istruzioni per l'uso, dati della targhetta costruttore, caratteristiche di manovra, peso a vuoto;
- Dichiarazioni di conformità CE;
- Targhetta di identificazione dello scafo unità marcate CE (con codice del costruttore, paese di costruzione, numero di serie, anno di costruzione, anno del modello;
- Targhetta del costruttore unità marcate CE (con nome del costruttore, marcatura CE, categoria di progettazione, portata massima consigliata, numero massimo di persone).

Documenti per i natanti
I seguenti documenti sono prescritti dalla normativa per i natanti:
- Certificato d'uso del motore, per motori fuoribordo;
- Patente (nel caso che il motore abbia potenza superiore a 30 kW (40,8 CV) o se la navigazione è oltre le 6 mg;
- Tassa di stazionamento (escluse le unità a vela senza motore ausiliario);
- Certificato limitato di radiotelegrafia (se l'apparato Vhf è installato a bordo);
- Contrassegno di assicurazione RC, Canone Rai, Manuale del proprietario;
- Dichiarazione di conformità e Targhe di identificazione scafo e costruttore, come per le imbarcazioni.

Documenti utili
I seguenti documenti, non prescritti dalla normativa, sono comunque utili:
- Fattura o attestato di proprietà, utile soprattutto per i porti esteri;
- Diario di bordo: è il documento su cui vengono registrati gli avvenimenti più importanti della navigazione, i nominativi dell'equipaggio quando imbarca e quando sbarca, gli incidenti, le avarie e tutto ciò che possa essere eventualmente utile per ricostruire i fatti per l'autorità marittima, per l'assicurazione ecc.;
- Giornale delle avarie e delle manutenzioni: è il documento su cui vengono registrate le avarie, le manutenzioni, e lavori al motore ed all'attrezzatura, i cambi dell'olio, ecc.






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