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Nuovo Canone Rai TV: tutto quello che c’è da sapere

Il Canone in bolletta è diventato realtà.

Niente più bollettino postale, ma un addebito diretto sulla bolletta dell’elettricità.

Dal 1° gennaio 2016, infatti, il canone dovranno pagarlo tutti, anche quella percentuale di italiani (stimata intorno al 30%) che finora “ha fatto finta” di non possedere la televisione.

Il versamento dell’odiata imposta avverrà contestualmente al pagamento della bolletta dell’energia elettrica; in modo che nessuno possa più sfuggire a un adempimento che finora è stato lasciato di fatto alla buona volontà dei singoli utenti.

Limitatamente al 2016, l’addebito non avverrà a gennaio, come di consueto, bensì lo ritroveremo in bolletta a luglio e comprenderà gli arretrati dei sei mesi precedenti (70 euro in totale). Questo per consentire ai fornitori elettrici di adattare il proprio sistema di fatturazione.

Ma vediamo più dettagliatamente tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Canone Rai TV!

1. Cosa non va e come funziona il pagamento

Cosa non va e come funziona il pagamento-300x180

Molti la giudicano una manovra sbagliata, perché genera confusione nel consumatore che fatica a capire cosa sta pagando.

Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per le nuove modalità di pagamento, dovranno essere incrociate diverse banche dati: quella dell’Autority per l’Energia Elettrica, gas e sistema idrico, quella dell'Anagrafe, dei Comuni, del Ministero dell’Interno e altre.

Non è da escludere la possibilità di errori. Una delle più comuni è quella in cui il marito paga la bolletta e la moglie il canone all’interno dello stesso nucleo familiare. Oppure le coppie di fatto potrebbero pagare un doppio canone.

Se si è conviventi e si ha lo stesso indirizzo di residenza, si rischia di pagare il canone due volte, poiché per pagare un solo canone bisogna far parte dello stesso nucleo familiare. Idem per le coppie omosessuali.

Vedremo come i singoli Comuni gestiranno gli stati di famiglia negli uffici Anagrafe.

L'importo del Canone TV è stato ridotto da 113,50 euro a 100 euro l’anno e il pagamento in bolletta verrà suddiviso in 10 rate da 10 euro, da gennaio a ottobre (20 euro a bolletta). Quindi non si pagherà sulla bolletta dell’ultimo bimestre dell’anno.

Il pagamento avverrà sia per chi ha un contratto con una compagnia elettrica del mercato libero sia per chi è coperto dal servizio di maggior tutela (la stragrande maggioranza degli italiani).

2. Seconde case e doppie TV

SECONDE CASE-300x180

Il canone si intende per nucleo familiare.

Quindi, anche se in una casa ci sono più televisori, l'importo da pagare resta di 100 euro l'anno.

Per evitare disguidi e pagamenti doppi (una delle preoccupazioni maggiori dei consumatori) è importante controllare che la propria situazione sia registrata regolarmente.

E chi possiede un televisore anche in una seconda casa? La legge dice che il canone è dovuto "nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica".

Quindi, se hai una seconda abitazione con televisore, non dovrai pagare un secondo abbonamento. Lo stesso discorso vale se hai più televisori.

Diversa la situazione per gli affittuari. Chi vive in affitto è tenuto a pagare il Canone, anche se il televisore non è suo, perché è detentore dell’apparecchio.

Una volta veniva contemplata, non che fosse una pratica diffusa, la possibilità di disdire il canone mediante suggellamento del televisore.

In pratica, il suggellamento permetteva di disdire il canone senza doversi disfare del televisore.

In passato, le autorità inviavano a casa dell’abbonato un tecnico che suggellava fisicamente il televisore in un sacco di iuta.

Oggi questo accade di rado e la procedura si riduce a un impegno dell’utente a non utilizzare l'apparecchio per le trasmissioni televisive.

Questo procedimento, e tutte le controversie che ne derivavano, è stato completamente abolito dalla Legge di Stabilità e, per tanto, non è più possibile richiedere il suggellamento del televisore.

3. E se non hai la televisione? Chi sono gli esentati dal pagamento?

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  • E se non hai la televisione?
    La normativa approvata con la nuova legge di Stabilità, si basa su questo presupposto: chi ha un contratto di energia elettrica nella propria residenza anagrafica, presumibilmente, possiede anche un televisore.
    Questo naturalmente non è sempre vero.
    Ma sta all’utente dimostrarlo presentando un’apposita autocertificazione allo sportello S.A.T. dell’Agenzia delle Entrate, in cui dichiara di non essere in possesso di un televisore.
    Quindi, chi non possiede un televisore ma ha la fornitura di energia elettrica, non deve farsi addebitare nessuna imposta. L'Unione Consumatori fa sapere che in questo momento è inutile inviare anticipatamente autocertificazione di non possesso.
    Questo tipo di comunicazione deve essere resa secondo le forme previste dalla Legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
    Bisognerà quindi aspettare l’apposito modulo che sarà reso disponibile nel corso dell’anno (si spera in allegato alle bollette, tanto per semplificare la cosa).
    Questa nuova modalità di autocertificazione, richiede una condotta attiva da parte del cittadino e ha lo scopo di scoraggiare le false comunicazioni.
    Ma cosa succede nel caso in cui si invii una falsa dichiarazione per evitare di pagare il Canone?
    Chi viene scoperto a fornire dichiarazioni mendaci, dovrà pagare una sanzione pari all’importo del canone stesso (100 euro), più una maggiorazione da due a sei volte quello dell'imposta. Vale a dire una multa di ben 700 euro.
    Ma attenzione: dichiarare il falso in atto pubblico vuol dire commettere reato di falsità ideologica: quindi, potrebbe essere punito anche con il carcere fino a due anni di reclusione.
  • Chi sono gli esentati dal pagamento?
    Per Legge, chiunque sia in possesso di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive deve pagare il Canone. Con qualche eccezione.
    I cittadini con età pari o superiore a 75 anni e reddito inferiore a 8.000 euro hanno diritto all'esenzione dal pagamento del Canone.
    La soglia precedente si fermava ai 6.713 euro. Un piccolo passo avanti che non guasta. Sono esenti da pagamento anche coloro che hanno un contratto con tariffa D3, cioè impegno di potenza superiore a 3 kW, da non residenti.
    Continueranno a pagarlo, invece, coloro che hanno un contratto con tariffa D3 da residenti. Anche questo rappresenta uno dei dubbi sollevati dall’Unione Consumatori.
    Come si riuscirà a distinguere tra i due casi? Al momento c’è ancora un po’ di tempo per aggiustare il tiro e l’ultima parola la dirà il decreto attuativo che sarà pronto entro metà febbraio.
  • SMARTPHONE, TABLET E PC
    Il decreto, almeno per il momento, non fa riferimento al possesso di questi dispositivi. L’equivoco parte da un paio di punti.
    Il primo: era circolata una voce che prevedeva l'allargamento del Canone anche ai dispositivi digitali in grado di trasmettere i programmi TV.
    Secondo: la legge parla di dispositivi “riceventi’! Una definizione ampia che avrebbe potuto includere anche tablet, PC e smartphone.
    In realtà, però, si fa riferimento solo agli apparecchi che hanno accesso ai programmi tramite digitale terrestre o satellite. Non via internet.
    Lo smartphone è al sicuro, così come il computer, a patto che non sia dotato di un tuner TV (interno o USB).

4. Domande utili (Prima Parte)

Domande utili (A)-300x180

  • Il canone sarà pagato da tutti con la bolletta?
    Il canone Rai sarà addebitato sulla bolletta della luce relativa ai contratti sottoscritti solo per le abitazioni ove il contribuente ha fissato la propria residenza e sempre che si tratti di contratto ad uso domestico.
    Il fisco, infatti, a partire dal 1° gennaio 2016, presume automaticamente che, in tutte le case ove è attivata la corrente elettrica, adibite ad abitazione principale, vi sia anche un televisore.
    Tale presunzione può essere contestata dal contribuente attraverso un'autocertificazione (www.edmaster.it/url/5310) da inviare all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T.
    Gli uffici, gli studi e gli esercizi commerciali pagheranno invece - sempre che nei locali sia presente un televisore - attraverso il bollettino postale tradizionale, in quanto si tratta di immobili non "a uso domestico".
    Sui contratti della luce per "seconde case" (gli ulteriori immobili di proprietà del contribuente ove questi non ha fissato la residenza) non subiranno il balzello e le relative bollette arriveranno senza l'aggiunta del canone Rai.
    Questo perché il canone Rai viene pagato una sola volta dal contribuente, a prescindere dal numero di apparecchi TV che detiene e dal numero di immobili che possiede. Fa eccezione solo il caso di coppia di coniugi con residenza diversa.
    Sarà difficile potersi sbagliare e ricevere il canone Rai anche sugli altri immobili: le duplicazioni di pagamento saranno escluse già "a monte " poiché la società elettrica, nello stabilire su quali contratti addebitare l'imposta sulla TV, si rifarà alla dichiarazione rilasciata dall'utente all'atto della sottoscrizione del contratto della luce.
    In tale dichiarazione, il contribuente indicherà se la fornitura viene destinata ad immobile a uso abitativo "con residenza" o meno.
  • In caso di figli non residenti nella dimora paterna, ma facenti parte del nucleo familiare?
    Il canone Rai si paga una sola volta nella famiglia, a condizione che i coniugi e/o i figli risiedano tutti nello stesso immobile.
    Nel caso di coppia di coniugi con residenze in due immobili diversi, su entrambi gli immobili la società elettrica addebiterà, nella bolletta, il canone Rai. Si pagherà, insomma, due volte. 
    Lo stesso dicasi per i figli: se questi ultimi cambiano residenza (si pensi al caso di studenti fuori sede), essi dovranno pagare anch'essi il canone nell'immobile di proprietà o in affitto.
  • Se la bolletta è intestata a uno dei due coniugi, ma il Canone l'ha sempre pagato l'altro?
    Poniamo il caso di una coppia di coniugi in cui il canone sia stato sempre pagato da uno dei due (per esempio, il marito) mentre il contratto della luce è intestato all'altro (per esempio, la moglie).
    In tal caso, se i coniugi non svolgeranno alcuna attività, dal 2016 il canone Rai verrà pagato solo dal coniuge intestatario della luce.
    La Rai non dovrebbe più inviare le richieste di pagamento al "vecchio intestatario” (nell'esempio di prima, il marito), ma se dovesse comunque pervenire una richiesta di pagamento, quest'ultimo potrebbe esibire la prova dell'avvenuto versamento con la bolletta, effettuato dalla moglie, unitamente a uno stato di famiglia.
    I coniugi, però, potrebbero decidere di lasciare le cose com'erano prima e far pagare il canone comunque al vecchio intestatario. In tal caso, sarà la moglie a dover fare la dichiarazione di non possesso della TV, mentre il marito dovrà comunque effettuare il versamento attraverso il bollettino postale tradizionale.
  • Tra coinquilini, chi dovrà pagare il canone? E in caso di immobili in comodato d'uso?
    Nel caso di più soggetti che condividono l'affitto al cui interno vi sia una televisione condivisa da tutti (per esempio collocata in salotto), ciascuno di essi dovrà pagare un autonomo e distinto canone Rai, a prescindere dal fatto che il contratto della luce sia intestato solo a uno di essi.
    È chiaro che l'intestatario del contratto elettrico pagherà il canone direttamente con la bolletta della luce; gli altri invece dovranno pagarlo con il bollettino.
    Nel caso, invece, in cui il televisore non sia condiviso da tutti (si pensi alla TV chiusa solo nella camera da letto di uno dei coinquilini), l'imposta sarà dovuta solo da colui che detiene l'apparecchio.
    Nel caso in cui l'immobile sia stato dato in prestito (comodato) da un parente o altro soggetto, il pagamento del canone spetterà al comodatario (sempre che disponga di una televisione). Valgono le stesse regole viste per il caso dell'affitto.
  • Quali sono le sanzioni previste dalla legge per chi non paga il Canone televisivo?
    Chi non pagherà il canone Rai potrà essere oggetto di accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate che, a partire dal 2016, avvierà controlli incrociati con le banche dati delle società elettriche, al fine di stanare eventuali evasori.
    L'evasione viene sanzionata con una sanzione pari a cinque volte il canone evaso, oltre agli interessi.
    Se il contribuente non pagherà neanche dopo l'accertamento, si aprono le porte alla riscossione esattoriale effettuata da Equitalia attraverso le cartelle di pagamento, eventuali fermi auto, pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente.
    La prescrizione è di dieci anni: questo significa che il fisco, che abbia accertato l'inadempimento all'obbligo di pagamento, potrà chiedere il pagamento dell'ultimo decennio.





5. Domande utili (Seconda Parte)

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  • Cosa succede alle coppie non sposate, le badanti e i possessori di partita IVA che hanno la sede legale presso l'abitazione principale?
    Nel caso di coppia di conviventi "more uxorio", non appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono dovuti due diversi e autonomi pagamenti. L'intestatario della luce pagherà con la bolletta, mentre l'altro dovrà eseguire il versamento con il bollettino.
    Anche le badanti conviventi dovranno pagare il canone Rai, sul presupposto che le stesse usufruiscano della visione della televisione del "datore di lavoro". Valgono le stesse regole di coinquilini e conviventi. Il pagamento deve avvenire con il bollettino, non essendo intestatari del contratto della luce.
    Quanto ai soggetti con partita IVA che hanno la medesima ubicazione fisica sia per residenza del nucleo famigliare che per la partita IVA, essi sono tenuti a pagare due imposte. L'alternativa sarebbe quella di fissare la sede legale della ditta in un luogo diverso dall’abitazione.
  • E chi non ha il contratto con Enel Servizio Elettrico?
    La disciplina è identica sia per chi ha un contratto della luce con una compagnia elettrica del mercato libero che con chi è nel mercato di maggiore tutela (Enel Servizio Elettrico). In entrambi i casi, dunque, il pagamento avverrà con la bolletta.
  • Come si paga il Canone Rai?
    L'utente-contribuente che riceve la fattura della luce potrà verificare, in un apposito campo, separato dal resto della bolletta, l'addebito del canone Rai.
    Esso verrà spalmato in 10 mensilità da 10euro l'una per il 2016 (per un totale di 100 euro): ovviamente, tutti coloro che ricevono la bolletta bimestrale, troveranno un addebito di euro 20, fino a concorrenza dell'integrale importo.
    Solo per il 2016 si inizierà a pagare dal mese di luglio (in attesa del decreto attuativo che dovrà fissare le modalità pratiche della riscossione): in tale mese verranno addebitate le mensilità precedenti (per un totale di 60 euro, pari al bimestre gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno).
    Le ulteriori quattro rate verranno addebitate nelle bollette della luce delle mensilità successive.
    Per chi ha la domiciliazione bancaria della bolletta della luce, il canone verrà automaticamente pagato dall'istituto di credito senza bisogno di ulteriori autorizzazioni, così come il resto degli importi nella fattura. Non sono previsti sconti o aggravi per tale servizio.
  • Chi non pagherà il canone?
    Non paga il canone Rai chi ha superato 75 anni di età e ha un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, che non supera 6.713,98 euro annui (a breve passerà a 8.000 euro).
    Egli inoltre non deve convivere con altri soggetti titolari di autonomo reddito. Nel reddito sono calcolati anche eventuali interessi su conti bancari e postali. BoT e Cct e altri proventi derivanti da investimenti.
  • E se il contratto della luce viene intestato a un parente?
    Non paga il canone Rai neanche chi intesta il contratto della luce a un parente che abbia già pagato il canone Rai una volta per la propria abitazione.
    E questo perché - come già detto - la legge prevede che il canone vada pagato una sola volta a prescindere dal numero di appartamenti (o meglio, contratti della luce) e di apparecchi TV che si detiene.
    Si potrebbe, tuttavia, intravedere in tale comportamento un'elusione fiscale che potrebbe essere sanzionata. Senza contare che l'intestatario del contratto della luce pagherebbe la maggiorazione per l'abitazione non principale, il che renderebbe la manovra non conveniente.
  • E se ho la TV, ma non la uso?
    Non sarà più possibile presentare la dichiarazione di suggellamento che, così, viene totalmente cancellata dal nostro ordinamento. A partire, quindi, dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile presentare la dichiarazione di cessazione dell'abbonamento televisivo per suggellamelo.
    Il suggellamelo (che un tempo veniva effettuato con la chiusura della TV dentro un sacco di iuta) avveniva ormai solo con la dichiarazione spedita dal contribuente.
    Dunque, per le vecchie televisioni non più utilizzate e chiuse in soffitta (si pensi ai pezzi conservati solo a fine collezionistico) si dovrà ugualmente pagare (fermo restando, comunque, in caso di pluralità di apparecchi posseduti, il limite di un solo pagamento del canone per famiglia e/o contribuente).
  • Immobili in affitto: il Canone lo paga l'inquilino o il proprietario?
    Nel caso di contratto di locazione, si distinguono tre ipotesi:
    1) se il contratto della luce rimane intestato al locatore che addebita poi i consumi all'inquilino, il locatore non riceverà l'addebito del canone Rai in bolletta (sempre che, come richiede la legge, abbia fissato la propria residenza in un immobile diverso da quello dato in affitto). L'inquilino è però tenuto a pagare il canone Rai che, non arrivandogli evidentemente con la bolletta della luce (a lui non intestata), andrà versato attraverso il tradizionale bollettino postale. L'obbligo scatta anche se si tratta di casa già arredata e la televisione è stata acquistata dal locatore;
    2) se il contratto della luce è intestato all'inquilino e questi ha fissato in tale immobile la propria residenza, egli riceverà anche l'addebito del canone Rai in automatico. Se nell'immobile non possiede la televisione dovrà inviare l'autocertificazione di cui abbiamo parlato sopra:
    3) se il contratto della luce è intestato all'inquilino, ma questi ha la propria residenza altrove e nell'immobile detiene un televisore, egli deve pagare il canone Rai con il tradizionale bollettino postale.








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