L’art. 2052 c.c. stabilisce che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il periodo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni causati dall’animale: sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Questa presunzione di responsabilità può essere superata solo se il proprietario o chi si serve dell’animale prova il caso fortuito, ossia l’intervento di una circostanza estranea al proprietario (o a chi si serve dell’animale) e riguardabile come causa autonoma dell’evento dannoso, non imputabile al responsabile presunto e da lui non evitabile.
E’ infatti irrilevante dimostrare di aver usato la normale diligenza nella custodia dell’animale, o che il danno è stato causato da un impulso imprevedibile dell’animale; non è stato considerato un caso fortuito, per esempio, il fatto che un cane si fosse liberato dalla catena cui era legato.
Le violazioni delle norme comportamentali riguardanti gli animali comprendono sia illeciti amministrativi che reati veri e propri.
- Ai primi consegue una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da legge regionale o da ordinanza del Sindaco, irrogata dallo stesso Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione e il cui importo può pertanto variare da Regione a Regione o da Comune a Comune. I proventi di queste sanzioni sono destinati alla tutela e alla protezione degli animali.
Riportiamo a titolo di esempio le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 40 della L.R. Toscana 20/10/2009, n. 59, per alcune delle violazioni più frequenti.
• da 100 a 600 euro a chi non provvede all’iscrizione anagrafica e all’identificazione elettronica dell’animale;
• da 80 a 400 euro a chi non raccoglie le deiezioni solide dell’animale negli spazi pubblici;
• da 100 a 600 euro a chi vìola le norme sul trasporto degli animali (se il trasporto avviene nel portabagagli chiuso di un autoveicolo la sanzione va da 150 a 900 euro, ma per Cass. 9/6/2005, n. 21744, si configura il reato di abbandono di animali);
• da 80 a 480 euro a chi non denuncia alla competente ASL la scomparsa dell’animale entro 3 giorni dall’evento;
• da 50 a 300 euro a chi non comunica per iscritto alla competente ASL, entro 30 giorni dal fatto, la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell’animale, o il trasferimento della propria residenza;
• da 100 a 600 euro a chi non rispetta la normativa sulla soppressione dell’animale. - I reati, invece, sono previsti dal codice penale o da leggi speciali e vengono puniti dall’A.G. con la reclusione e/o la multa e con l’arresto e/o l’ammenda, a seconda che si tratti, rispettivamente, di delitto o di contravvenzione, inteso il termine delitto non come sinonimo di omicidio ma nel significato di reato più grave. La misura si queste pene è uguale per l’intero territorio nazionale (lo stesso dicasi di alcune sanzioni amministrative irrogate direttamente dalla stessa A.G.).
Ma vediamo cosa prevede la legge in caso di: omessa custodia e malgoverno di animali, abbandono, maltrattamento, uccisione o danneggiamento, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, getto pericoloso di cose, ingiuria e caccia col furetto.
1. L’omessa custodia e il malgoverno di animali
Risponde dell’illecito amministrativo di omessa custodia e malgoverno di animali (art. 672 c.p.) chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta.
Rientra nella fattispecie, per esempio, anche un animale normalmente docile ma occasionalmente pericoloso, quale potrebbe essere un cane arrabbiato, dovendosi avere riguardo alle circostanze del momento.
I cani da guardia in genere, e quelli appartenenti anche per somiglianza alla razza dei pastori tedeschi in particolare, sono da considerarsi pericolosi e, quindi, rientranti nella disciplina di cui al citato articolo.
Realizza la violazione anche chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone, e chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca e conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, oppure li affida a persona inesperta. Si punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 258 euro.
Questi comportamenti, inopinatamente declassati da reato ad illecito amministrativo, possono però sfociare nel reato di lesione colposa, come nel caso del proprietario di un cane di razza doberman che, violando le più elementari regole di prudenza nella custodia dell’animale, lo aveva lasciato privo di museruola e di guinzaglio, pur conoscendone l’indole aggressiva, con l’animale che aveva provocato una lesione al proprietario di un cane di razza più piccola, mordendolo mentre cercava di salvaguardare il proprio animale dall’aggressione dell’altro.
La stessa Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un uomo che, nel parco, aveva lasciato il proprio cane libero senza guinzaglio, con l’animale che, correndo, aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano. Imputabile della lesione causata a terzi dall’animale anche il proprietario che lo affidi a persona inidonea a controllarlo.
Come s’è visto, l’art. 672 c.p. prevede tre fattispecie sanzionabili: “lasciare liberi”, “custodire senza le debite cautele” e “affidare a persona inesperta” animali pericolosi.
La realizzazione della seconda ipotesi è stata ravvisata da Cass. 17/3/1970, n. 684, nel comportamento della persona che teneva nella propria dimora un cane lupo da guardia di grossa taglia, slegato e privo di museruola, con conseguente possibilità, per l’animale, di portarsi nell'ingresso, nella portineria e in altre parti dell’edificio in cui potevano transitare visitatori, così esposti al rischio di improvvisi assalti.
Al fine di escludere la colpa, consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia, non è sufficiente tenere l’animale in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga; la Cassazione, per esempio, ha ravvisato la responsabilità dell’imputato che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l’animale era facilmente scappato attraverso un’apertura nella recinzione, e provocato un sinistro stradale.
L'obbligo di custodire e di governare animali dotati di naturale ed istintiva ferocia, o che in determinate circostanze possano diventare aggressivi, incombe sul detentore a qualsiasi titolo; risponde quindi della violazione di cui all'art. 672 c.p. il custode non proprietario di un cane lupo affidatogli, se omette di osservare le regole di condotta previste dal detto articolo.
2. L'abbandono di animali
L'art. 727 c.p. punisce con l'arresto fino a un anno o con ammenda da 1.000 a 10.000 euro uno dei reati più odioso di cui sono vittime molti animali domestici o che abbiano acquisito le abitudini della cattività: l’abbandono.
Soggiace alla stessa pena chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
Questa seconda fattispecie è stata imputata al padrone del cane che era stato trascinato dall’auto perché il guinzaglio era rimasto impigliato nella portiera: il cane condotto al seguito o trasportato in auto, infatti, richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore.
Commette il rato anche chi abbandoni per lungo tempo il cane sul balcone. Dall’abbandono dell’animale alla sua morte il passo è breve; in Italia muoiono infatti ogni anno, travolti da autoveicoli, diverse centinaia di cani e gatti, la maggior parte dei quali fra luglio e agosto, mesi di punta di questa ecatombe.
Ciò che la dice lunga sul numero di coloro che sono soliti sbarazzarsi dell’animale per andare in vacanza, abbandonandolo magari nella prima piazzola di autostrada anziché affidarlo temporaneamente a un amico o a una pensione per animali.
Per incorrere nella sanzione non è comunque necessario arrivare a questi estremi; il reato, infatti, è stato ravvisato anche nel comportamento della persona che aveva lasciato in auto il proprio cane con una temperatura molto elevata.
Può accadere che il proprietario di un cane non sia più in grado, per gravi motivi, di tenere con sé l’animale: come nel caso di una persona sola, povera, vecchia e ammalata, che debba trasferirsi in una struttura di lungodegenza.
Verificandosi un’evenienza del genere non si può ovviamente abbandonare l’animale ma si può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l’autorizzazione a consegnarlo al canile rifugio, specificando le ragioni e allegando alla domanda le documentazione giustificativa della richiesta: per es. certificato medico.
Se il Sindaco non si pronuncia entro 15 giorni sulla domanda, questa s’intende accolta. Al ricoverato è comunque riconosciuto il diritto fare periodicamente visita all’animale, accompagnato da un ausiliario dell’amministratore di sostegno.
3. Maltrattamento, uccisione o danneggiamento di animali
Un passo avanti nell’escalation della crudeltà nei confronti degli animali domestici è costituito dal maltrattamento di animali, punito dall’art. 544-ter c.p. con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 3.000 a 30.000 euro, e con la confisca dell’animale salvo appartenga a persona estranea al reato.
Commette la violazione chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
La stessa pena si applica a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate, o li sottoponga a trattamenti che ne danneggino la salute. Nel primo caso la pena è aumentata della metà se dai fatti di cui sopra deriva la morte dell’animale.
Realizza il reato, per esempio, chi prenda a calci un cane per futili motivi, anche se non gli causa lesioni: è infatti sufficiente provocare una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità. Imputabile di maltrattamento di animali anche chi applica al cane il collare antiabbaio, in quanto gli provoca reali sofferenze, e chi dovesse porre in essere l’aberrante pratica della zooerastia, ossia l’abuso sessuale su un cucciolo di cane o di altro animale.
L’art. 544-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 mesi a 2 anni chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale.
L’art. 638 c.p., a sua volta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro, chi, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali altrui.
Non è invece punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
4. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e il getto pericoloso di cose
Il reato d’imbrattamento di cose altrui non si evince soltanto dalla lettura dell'art. 639 c.p. (deiezioni: "è vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani abbandonare le deiezioni solide degli animali in spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino. Le deiezioni solide devono essere rimosse con mezzi idonei", ecc.), ma vi sono altri comportamento penalmente perseguibili riconducibili alla gestione degli animali domestici, a cominciare dal più diffuso: il disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone.
Se le immissioni rumorose prodotte dagli strepiti degli animali di cui si ha la detenzione superano la normale tollerabilità, il proprietario può incorrere nel reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, punito dall’art. 659 c.p. con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.
A configurare il reato non occorre, nel detentore dell’animale, l'intenzione di arrecare disturbo alla quiete pubblica.
Il reato è stato ravvisato, per esempio, nel canto prolungato di un gallo nelle ore notturne negli striduli richiami di un merlo indiano esposto su una finestra, nei guaiti prolungati di un cane, negli strepiti di pappagalli.
L'esistenza del reato dev'essere accertata, caso per caso, da una perizia fonometrica finalizzata a misurare l'intensità e la durata dei rumori, e in ogni caso, parlando di latrati notturni di cani, è necessario che tali latrati siano idonei ad arrecare, almeno potenzialmente, disturbo ad un numero indeterminato di persone e non ai soli vicini di casa del soggetto cui gli animali appartengono.
La perizia fonometrica va chiesta al Comune, che a sua volta incarica dell’effettuazione la ASL o l’ARPA.
Un altro reato al quale può dar luogo la non corretta detenzioni di animali domestici è quello di getto pericoloso di cose, punito dall’art. 674 c.p. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro: come nel caso delle esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione, o delle deiezioni liquide degli animali lasciati incustoditi su un balcone, che si riversavano all’esterno (Cass. 12/6/2008).
A maggior ragione la violazione può essere ravvisata nella detenzione impropria (vale a dire senza il rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie) di animali nella propria abitazione, specialmente nei mesi caldi.
5. Ingiuria e caccia col furetto
Alcuni comportamenti degli animali domestici, del tutto naturali ma tenuti nel luogo o nel momento sbagliato, possono scaldare gli animi e dar luogo al reato di ingiuria, consistente nell’offendere l'onore o il decoro di una persona presente e punito dall’art. 594 c.p. con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 euro.
La stessa pena viene irrogata a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
Se poi l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si punisce con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Se, infine, l’offesa è commessa in presenza di più persone, le pene sono aumentate.
Se le offese sono reciproche il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non è punibile neppure chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso (cosiddetta ritorsione).
Quest’ultima causa di esclusione del reato non è stata però ravvisata nella condotta dell’imputato che, a distanza di tempo, si era lasciato andare ad una scomposta reazione verbale nei confronti del vicino che aveva lasciato il proprio cane libero di fare i suoi bisogni sul balcone, sporcando di conseguenza la sottostante biancheria; è stata però riconosciuta all’imputato l’attenuante della provocazione.
L’esercizio dell’attività venatoria utilizzando il furetto costituisce reato, punito dall’art. 30, lett. h), della L. 11/2/1992, n. 157, con l’ammenda fino a 1.549 euro. Un’eccezione è costituita dalla Sicilia, la cui L.R. 1/9/1997, n. 33, consente che in alcune aree il furetto possa essere utilizzato, purché munito di museruola, per stanare allodole e conigli selvatici; il trasgressore incorre nel reato di cui sopra.