Diciotto multe al minuto.
Non è solo un’impressione quella degli automobilisti italiani: sono davvero tartassati dagli agenti ai quali non sembra sfuggire alcuna infrazione al codice della strada.
Essere puniti per una violazione stradale è un’esperienza purtroppo comune. E se l’infrazione c’è stata, la multa è sacrosanta.
Ma capita anche di ricevere una multa che si ritiene ingiusta o illegittima.
In questi casi, è possibile chiederne l’annullamento con le “armi” che la legge offre al cittadino: i ricorsi al prefetto o al giudice di pace.
Purtroppo, le spese per procedere davanti al giudice di pace (il contributo unificato da versare al momento della presentazione del ricorso è di 43 euro, alle quali si aggiungono eventualmente le spese per l’avvocato) spesso scoraggiano i cittadini dall’agire, soprattutto se l’importo della multa è basso o lo diventa approfittando della possibilità di pagare entro 5 giorni con lo “ sconto” del 30%.
Resta però sempre aperta la via del ricorso al prefetto: il procedimento ègratuito (tolti i costi della raccomandata con avviso di ricevimento con cui si invia il ricorso), ma il rischio, in caso di rigetto, è di pagare il doppio della sanzione.
Spesso, poi, ci si trova disorientati e impreparati di fronte a termini come “ notifica” , “prescrizione”,“motivi di impugnazione”, che non ci sono troppo familiari; anche le norme in materia non rendono facile la vita al cittadino perché subiscono spesso aggiornamenti e modifiche e non sono sempre chiarissime.
Oggi vi offriamo una guida completa per contestare le contravvenzioni ingiuste. Dalle nozioni principali da conoscere ai mezzi di impugnazione da utilizzare, a modalità e termini in cui agire.
Per non commettere errori e far valere i propri diritti quando è stato il vigile a sbagliare. I tempi e le modalità per presentare il ricorso e le possibilità previste per pagare meno o rateizzare gli importi delle sanzioni.
1. Il codice della strada
Per sapersi muovere senza commettere errori è giusto, innanzitutto, conoscere le “fonti normative” , ovvero le leggi cui dobbiamo fare riferimento per far valere e rispettare i nostri diritti e doveri di automobilisti.
Il testo fondamentale è il codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, entrato in vigore il 1° gennaio 1993), che contiene le regole della circolazione stradale.
Ad esso si affiancano un Regolamento di attuazione, che specifica le disposizioni contenute nel codice, e altre norme particolari riguardanti, ad esempio, l’assicurazione obbligatoria dei veicoli, il Pubblico registro automobilistico (Pra) e l’attività delle autoscuole.
- COS’È LA CONTRAVVENZIONE
La multa, o meglio la contravvenzione, è la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per le violazioni al codice della strada.
È l’ultimo tassello di un iter procedurale che inizia con l’accertamento dell’infrazione da parte di un agente accertatore; quest’ultimo, quando coglie in errore un automobilista, emette un verbale di contestazione che deve essere “ notificato” , cioè portato a conoscenza del trasgressore.
Come vedremo, la notifica del verbale può avvenire sia contestualmente all’accertamento della violazione, se il guidatore viene immediatamente fermato, oppure - se non è possibile la notifica contestuale - successivamente, con invio del verbale al domicilio del proprietario del veicolo.
Precisiamo che quest’ultimo è responsabile in solido se il trasgressore - chi era al volante - non è stato identificato. - LE PIÙ “GETTONATE”
Tra le contestazioni più “ gettonate” dagli agenti accertatori, e parallelamente più odiate dagli automobilisti, c’è certamente quella per eccesso di velocità.
- Chi supera i limiti di velocità consentiti si espone, infatti, al pagamento di sanzioni pecuniarie piuttosto salate, dato che variano da 41 fino a oltre 3.000 euro per i casi più gravi (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h), con decurtazione dei punti dalla patente di guida da 3 a 10.
- Abbiamo poi il mancato uso delle cinture di sicurezza: il conto da pagare può andare da 80 a poco più di 300 euro (oltre alla decurtazione di 5 punti patente);
- il passaggio con il rosso ci può costare da 163 a 651 euro (e 6 punti patente);
- il parcheggio in divieto di sosta è sanzionato con una multa da 41 a 338 euro;
- guidare e parlare al cellulare senza l’uso della funzione di “viva voce” o degli auricolari, fa scattare una sanzione da 161 a quasi 650 euro, con decurtazione di 5 punti patente. E se questo non bastasse a scoraggiare i più indisciplinati, è bene sapere che in caso di una seconda infrazione nel biennio scatterà la sospensione della patente da uno a tre mesi.
2. Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni
Una volta redatto il verbale l’accertatore deve portarlo a conoscenza del trasgressore.
Ciò avviene mediante la notifica che deve rispettare modi e tempi specificati dalla legge: pena l’illegittimità della multa.
La notifica può avvenire in due modi.
- CONTESTAZIONE IMMEDIATA
Di regola, se è possibile, la violazione deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.
Ricordiamo che il proprietario del veicolo è sempre obbligato in solido con il trasgressore, a meno che il primo non provi che il trasgressore guidava il veicolo contro la sua volontà.
In caso di fermo di un minorenne, la contestazione (o la successiva notifica) del verbale avverrà nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che ne hanno la responsabilità genitoriale. E in questo caso, il minorenne deve essere citato nel verbale. - CONTESTAZIONE SUCCESSIVA
Se la contestazione non è avvenuta al momento dell’infrazione, l’agente compila il verbale specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende, che poi provvede a inviare la notifica all’interessato.
Vi sono alcuni casi, poi, per i quali non è proprio previsto l’obbligo di contestazione immediata dell’infrazione.
È il caso, ad esempio, in cui sia impossibile raggiungere un veicolo lanciato a grande velocità o i casi di attraversamento con il semaforo rosso, sorpasso vietato (ad esempio in curva), violazione accertata tramite gli appositi apparecchi di rilevamento (come gli autovelox) che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo o comunque tutti quei casi in cui il trasgressore non può essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari o, infine, quando la multa viene fatta in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
In questi casi il verbale va notificato all’effettivo trasgressore, se conosciuto, oppure a uno dei soggetti solidalmente obbligati (in genere il proprietario del veicolo) che risultano registrati al Pra (Pubblico registro automobilistico) alla data dell’accertamento. - IL RECAPITO
La notifica della multa deve essere inviata entro 90 giorni dall’identificazione di questi soggetti - oppure da quando l’amministrazione è in grado di provvedere alla loro identificazione - alla loro residenza o domicilio.
Se il trasgressore risiede all’estero il verbale va notificato entro 360 giorni dall’accertamento, calcolati dalla data dell’infrazione.
Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada, possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell’organo accertatore secondo le modalità di legge o tramite l’invio di una raccomandata a/r (anche con corrieri privati convenzionati con i Comuni).
Le spese di accertamento e di notificazione sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Un’avvertenza da non trascurare riguarda la cosiddetta “ compiuta giacenza” .
C’è chi si illude, infatti, che non ritirando la comunicazione della multa alla posta (dopo aver ricevuto l’avviso a casa) si possa salvare dal pagamento della sanzione.
Non è così: tra le modalità che la legge prevede per permettere il perfezionamento della notifica c’è infatti anche la cosiddetta “ compiuta giacenza” dell’atto presso la posta o la casa comunale.
Pertanto, anche se il trasgressore che ha trovato nella cassetta delle lettere l’avviso della raccomandata non si presenta per ritirarla, trascorso il termine di giacenza di 10 giorni la notifica si considera validamente avvenuta e cominciano a decorrere i termini sia per il ricorso che per il pagamento.
3. Come rateizzare gli importi, il pagamento in misura ridotta e lo “sconto” per chi salda subito
L'articolo 202 bis del codice della strada concede agli automobilisti la possibilità di pagare a rate le contravvenzioni che abbiano un importo minimo i paria 200 euro.
La concessione del beneficio non spetta però a tutti, bensì solo ai trasgressori che versano in condizioni di disagio economico (ovvero chi ha un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore ai 10.628,16 euro; soglia alzata di 1.032,91 euro per ogni familiare 1 convivente).
Altro limite è che l'importo minimo di 200 euro deve riferirsi a ' un unico verbale.
Chi ha i requisiti richiesti dalla legge può ottenere la rateizzazione della multa presentando la richiesta entro i 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica della violazione.
La domanda va inoltrata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari dello Stato (polizia stradale, carabinieri, funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato), oppure al presidente della giunta ' regionale, al presidente della giunta provinciale (cosi recita ancora il codice della strada) o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle Regioni, Province o dei Comuni.
L'amministrazione interessata ha 90 giorni di tempo per decidere per l’accoglimento o il rigetto della richiesta e, se non risponde, questa si intende respinta.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità investita della richiesta dispone la ripartizione del pagamento tenendo conto di alcuni limiti fissati dalla legge:
il numero massimo di rate è infatti di 12 per i importi fino a 2.000 euro, di 24 per importi fino a 5.000 euro e di 60 se , l’importo della multa supera i 5.000 euro. In ogni caso, l’importo della singola rata non può essere inferiore ai 100 euro.
La richiesta di rateizzazione implica la i rinuncia a presentare ricorso contro la 1 multa al prefetto o al giudice di pace.
Il debitore che non paga la prima rata, successivamente a questa, non paga due rate, decade automaticamente dal beneficio della rateazione.
L’articolo 202 del codice della strada stabilisce che il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della multa, una somma pari al minimo fissato dalle norme violate.
Nell’agosto del 2013 è poi entrata in vigore una norma ancora più favorevole agli automobilisti (contenuta nel medesimo articolo): la possibilità di usufruire di una riduzione del 30% sull’importo della multa se si paga entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Per calcolare il termine entro cui pagare con lo “sconto" occorre distinguere: se la contestazione è immediata, i 5 giorni decorrono dalla data dell’infrazione: se, invece, il verbale viene notificato successivamente al domicilio, i 5 giorni decorrono dalla data di ricezione.
Lo sconto non si applica però alle violazioni più gravi, cioè quelle per le quali è prevista la confisca del veicolo o la sospensione della patente.
Il pagamento in misura ridotta, invece, non si applica quando il trasgressore non ha ottemperato all’invito a fermarsi oppure si è rifiutato di esibire il documento di circolazione o la patente di guida.
Infine, non è consentito per altre violazioni come ad esempio la circolazione con targa contraffatta, il trasporto di merci pericolose senza autorizzazione, l'inversione di marcia in autostrada o la guida del veicolo quando la patente sia stata ritirata o sospesa.
4. L'iter per far valere i propri diritti
- Le motivazioni per presentare ricorso
Tra i motivi più comuni di nullità del verbale di accerta mento di una multa ci sono:
• la mancata notifica del verbale entro 90 giorni dalla data di accertamento (non dalla data di infrazione) o 360 giorni (se residente all'estero);
• il mancato rispetto delle modalità di legge per la notifica del verbale:
• la notifica del verbale dopo il pagamento della sanzione;
• la multa elevata dagli ausiliari del traffico per violazione che non riguarda la sosta o la fermata dei veicoli;
• la mancata omologazione degli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni;
• il contravventore non proprietario del veicolo;
• il verbale incompleto (mancano uno o più dei suoi elementi essenziali, quali l’indicazione del fatto, di data e ora dell'infrazione, della norma violata, dei motivi del la mancata contestazione immediata, delle modalità per fare ricorso o per il pagamento in misura ridotta, della somma da pagare, ecc.);
• il verbale redatto da agente accertatore al di fuori del suo territorio di competenza;
• la mancata segnalazione e/o mancata visibilità degli autovelox;
• il verbale illeggibile o non chiaro. - I costi da sostenere per opporsi
Sia davanti al giudice di pace che al prefetto non occorre l'assistenza dell'avvocato. Vi sono però dei costi fissi.
II ricorso al giudice di pace costa 43 euro di contributo unificato, ai quali vanno aggiunti 27 euro di bollo per le multe superiori a 1.100 euro.
Considerata la possibilità del pagamento in misura ridotta della multa - anche con lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni - se non si è sicuri della fondatezza della propria contestazione potrebbe essere più conveniente pagare la multa e rinunciare al ricorso.
Al contrario, se si vuole contestare la multa per un vizio formale (ad esempio il verbale è stato notificato oltre i 90 giorni previsti dalla legge), meglio rivolgersi al prefetto, affrontando la sola spesa della spedizione della raccomandata A/R per inviargli il ricorso. - I “tempi” da ricordare:
5 anni: dal giorno della commessa in frazione per la prescrizione del la multa;
90 giorni: termine entro cui la multa stradale deve essere notificata al trasgressore (360 se risiede all'estero);
60 giorni: termine, decorrente dalla comunicazione della contravvenzione, entro cui il conducente deve fornire i dati dell’effettivo conducente, se richiesto nel verbale stesso;
5 anni: termine, che parte dalla notifica della contravvenzione, entro cui va notificata la cartella esattoriale per una multa non pagata;
5 giorni: termine, che decorre dalla comunicazione della contravvenzione, entro cui il trasgressore può effettuare il pagamento in misura ridotta, con decurtazione del 30% della sanzione;
30 giorni: termine, decorrente dalla comunicazione del verbale, entro cui il trasgressore può fare ricorso al giudice di pace;
60 giorni: termine, a partire dalla comunicazione del verbale, entro cui il trasgressore può fare ricorso al prefetto;
30 giorni: termine entro cui, in caso di rigetto del ricorso da parte del prefetto, il trasgressore può presentare ricorso al giudice di pace.
5. Le due strade per tentare di annullare la “pena”
Se riteniamo che la multa che abbiamo ricevuto è illegittima, viziata o ingiusta per altri motivi possiamo chiedere che venga annullata.
Sono due le strade percorribili per impugnare una multa: il ricorso al giudice di pace e il ricorso al prefetto.
A dire il vero c’è una terza via, il ricorso in autotutela (rivolto cioè allo stesso ente che ha elevato la multa), da tentare però quando la multa sia palesemente illegittima.
Ad esempio c’è un chiaro errore di persona, o è stata notificata al vecchio proprietario nonostante il regolare passaggio di proprietà, o si tratta di un doppio verbale relativo alla stessa infrazione.
In questi casi, prima di fare ricorso, si può chiedere all’ente che ha redatto la multa di annullarla in autotutela, sollecitando in pratica l’esercizio del suo potere/dovere di correggere o annullare i propri atti illegittimi o infondati.
- AL PREFETTO ENTRO 60 GIORNI
Per contestare una multa ritenuta illegittima, il trasgressore può presentare ricorso al prefetto del luogo dove è avvenuta la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Il ricorso può essere presentato: direttamente al prefetto oppure all’ufficio o comando a cui appartiene l’organo accertatore, personalmente o a mezzo raccomandata A/R (nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata).
A seconda del soggetto destinatario, il ricorso segue un iter temporale diverso: quando è presentato direttamente al prefetto, questi lo deve trasmettere entro 30 giorni all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, per la necessaria istruttoria.
A questo punto l’ufficio ha 60 giorni per chiudere l’istruttoria e ritrasmettere gli atti, con le proprie controdeduzioni, al prefetto per la decisione finale.
Se invece il ricorso è presentato all’ufficio a cui appartiene l’organo accertatore, scattano direttamente i 60 giorni dell’istruttoria.
Quanto al contenuto, il ricorso va presentato in carta semplice e deve indicare le seguenti informazioni: i dati del ricorrente, la descrizione del fatto, gli estremi completi del verbale impugnato con la norma del codice della strada violata, la richiesta di annullamento con i motivi su cui tale richiesta si fonda.
Il ricorrente può anche chiedere di essere sentito personalmente (audizione personale). Infine, dato che la presentazione del ricorso non sospende automaticamente il pagamento della multa, occorre sempre chiedere espressamente la sospensione dell’esecutività del provvedimento fino alla decisione del prefetto.
Al ricorso devono essere allegati copia del verbale impugnato e i documenti necessari a sostenere la contestazione.
Se il prefetto ritiene legittima la multa, adotta, entro 120 giorni, un’ordinanza motivata con cui obbliga il ricorrente al pagamento di una determinata somma, non inferiore al doppio del minimo per ogni singola violazione e comprensiva del pagamento delle spese.
Questa ingiunzione di pagamento deve essere notificata all’autore della violazione entro 150 giorni dalla sua adozione. E il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa (contro questa si può comunque presentare un ulteriore ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica).
Se, invece, il prefetto ritiene che il cittadino abbia ragione, sempre entro 120 giorni emette un’ordinanza motivata di archiviazione.
È importante sapere che i termini relativi all’istruttoria (60 giorni, più gli eventuali 30 se il ricorso è presentato direttamente al prefetto) e quello relativo all’emissione dell’ordinanza (120 giorni) sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Decorsi detti termini senza che l’ordinanza del prefetto sia stata adottata, il ricorso si intende accolto. - AL GIUDICE DI PACE ENTRO 30 GIORNI
In alternativa al prefetto, è possibile presentare ricorso al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine per presentare il ricorso alla cancelleria del giudice di pace - personalmente oppure tramite posta raccomandata A/R - è di 30 giorni dalla data di contestazione della multa o dalla data di notifica.
Oggi la tecnologia viene incontro alle esigenze del cittadino e il ricorso al giudice di pace si può presentare anche in via telematica, con la possibilità di accedere on line alle informazioni sullo stato del procedimento.
Va detto comunque che la presentazione telematica non esonera dallo stampare e presentare all’ufficio del giudice competente, a mano o con raccomandata A/R, ricorso (l’atto in originale più quattro copie) e documenti allegati.
La compilazione on line di un modulo già predisposto ha facilitato molto il compito del cittadino che vuole agire senza l’aiuto di un legale.
In ogni caso, contenuto essenziale del ricorso è: l’indicazione dell’ufficio del giudice di pace al quale si ricorre, i dati del ricorrente, quelli del soggetto contro cui si agisce (ad esempio il Comune nel caso di multe elevate dalla polizia municipale), gli estremi del verbale impugnato, i motivi per cui si ricorre, la richiesta di annullamento del verbale.
È inoltre opportuno anche chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale, altrimenti, in pendenza del giudizio, potrebbe comunque essere notificata la cartella di pagamento.
Al ricorso vanno allegati: l’atto contestato (verbale della multa, ordinanza di rigetto del prefetto), gli eventuali documenti da depositare e la copia del documento d’identità del ricorrente, oltre le marche per il contributo unificato e i diritti di notifica.
In giudizio si può stare senza l’assistenza di un avvocato.
Il giudice può accogliere il ricorso, in tutto o in parte, oppure rigettarlo. In questo secondo caso il ricorrente potrebbe essere condannato anche al pagamento delle spese del procedimento e degli onorari dell’eventuale avvocato della controparte.
Inoltre, sempre in caso di rigetto, la giurisprudenza recente ritiene che il giudice di pace possa aumentare l’importo della multa, ma sempre entro il massimo edittale.
In ogni caso, se si ritiene che la sentenza di rigetto sia ingiusta, si può appellare in tribunale. Ma stavolta l’assistenza di un avvocato diventa obbligatoria.