Manca poco per le vacanze! Un viaggio da organizzare in compagnia dei propri animali domestici non può essere improvvisato.
Prima di partire sarà dunque opportuno informarsi con precisione riguardo alle regole di trasporto degli animali da compagnia su treni, aerei o traghetti. Ancora maggiore dovrà essere riposta nel caso si decida di viaggiare all’estero, all’interno o al di fuori dell’Unione Europea.
Il possesso, o la semplice detenzione, di un cane, di un gatto o di altro animale domestico comporta, a parte l’assolvimento dei compiti connessi al mantenimento e alla salute dell’animale, tutta una serie di obblighi ed effetti giuridici, previsti da numerose leggi, decreti e regolamenti, che spaziano dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo al diritto regionale, al diritto degli enti locali, al diritto comunitario.
Si calcola che in Italia vivano oltre 60 milioni di animali domestici, fra cui 7.500.000 gatti e 7.000.000 cani, oltre a uccelli, pesci, criceti, furetti, conigli, tartarughe, scoiattoli e altre specie: il tutto distribuito (dati Eurispes riferiti al 2013) fra il 55,3% delle famiglie.
Oggi, infatti, parleremo delle regole da osservare in caso di viaggio, cioè di tutto quello che dobbiamo conoscere quando dobbiamo partire (in treno, auto, nave aereo o andare all’estero) e vogliamo portare con noi i nostri piccoli amici animali.
1. In auto, motocicli, ciclomotori e biciclette
Il sesto comma dell'art. 169 c.d.s. consente il trasporto in auto di un solo animale domestico, purché in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida.
E' però ammesso il trasporto di un numero superiore di animali, purché custoditi in apposita gabbia, nel trasportino o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo.
Questi ripari, però, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale dalla MCTC.
E’ opportuno - ma ciò vale per tutti i mezzi di trasporto usati - verificare preliminarmente quali sono gli adempimenti sanitari prescritti dalla Regione o dallo Stato in cui ci si vuol recare e sottoporre l’animale - sia questo un cane, un gatto o un furetto - alle vaccinazioni e ai trattamenti antiparassitari del caso.
Preferibile comunque portarlo dal veterinario prima della partenza: sia per verificarne lo stato di salute dell’animale che per controllare la regolarità della documentazione.
Quanto alla dotazione al seguito dell’animale -ci riferiamo al cane-, a parte collare, guinzaglio e museruola, e l’altrettanto indispensabile libretto sanitario (sostituito dal passaporto comunitario se ci reca all’estero), documento che potremmo essere tenuti ad esibire sia durante il viaggio che all’atto di prendere dimora in albergo o in campeggio, è opportuno dotarsi di una scorta di acqua e cibo rapportata alla durata del viaggio, nonché di sacchetti per la raccolta delle deiezioni e di uno o più oggetti con i quali il cane è solito trastullarsi, in modo da tenerlo tranquillo sia durante il viaggio che una volta giunti a destinazione.
I più organizzati aggiungono la brandina o la coperta, una spazzola e un kit di pronto soccorso.
Viaggiando in auto è consigliabile abbassare i vetri posteriori di quel tanto da consentire al cane di avere un ricambio d’aria ma non di sporgersi dal finestrino, e se ci si trova in autostrada fermarsi ogni 2-3 ore nelle aree attrezzate adiacenti ai punti di ristoro per far sgranchire l’animale.
Animale che non va assolutamente lasciato in auto per lungo tempo, soprattutto se la temperatura esterna è molto elevata, anche per non incorrere nella sanzione amministrativa da 25 a 257 euro per violazione dell’art. 672 c.p. (omessa custodia di animali).
A parte il reato di omissione di soccorso, previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s. a carico dell’utente che, in caso d’incidente con danno alle persone comunque riconducibile al suo comportamento, non si fermi incorrendo così nella reclusione da sei mesi a tre anni, (da uno a tre anni se non presta la dovuta assistenza ai feriti), il comma 9-bis di questo articolo ha esteso questi obblighi al caso d’incidente da cui sia derivato un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti.
In tale ipotesi la violazione non costituisce reato ma è punita con la sanzione amministrativa da 413 a 1.656 euro se non ci si ferma, e da 83 a 331 euro se non si pone in essere ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Sui motocicli, sui ciclomotori a due ruote e sulle biciclette è consentito il trasporto di animali, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore saldamente assicurati, che non sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sua sagoma oltre i 50 cm., e non impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Il contravventore incorre nella sanzione amministrativa da 81 a 326 euro (quarto e quinto comma artt. 170 e 182 c.d.s.). A proposito di biciclette e animali, il terzo comma dell’art. 182 c.d.s. vieta ai ciclisti di condurre animali, pena la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro.
2. In treno
I cani di piccola taglia, i gatti e altri piccoli animali domestici (custoditi in un trasportino di dimensioni non superiori a 70x30x50) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard.
E’ ammesso un solo contenitore per viaggiatore. Se il contenitore supera le dimensioni di cui sopra, o se il cane è sprovvisto di museruola o guinzaglio, sì è tenuti al pagamento di una penalità di 8 euro e a scendere alla prima stazione.
Per il trasporto degli altri cani è invece necessario acquistare, contestualmente al biglietto dell’accompagnatore (di qualsiasi tipologia), un biglietto di seconda classe o livello standard al prezzo previsto per il treno utilizzato, ridotto del 50% presso qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio abilitata (escluse le agenzie web), anche per i viaggi in prima classe e nel livello di servizio Business.
A riguardo occorre esibire (se richiesti dal personale anche in corso di viaggio) il certificato d’iscrizione all’anagrafe canina e il libretto sanitario. Se a bordo del treno si viene trovati sprovvisti di questi documenti - per i cani dei cittadini stranieri occorre invece esibire il passaporto del cane- s’incorre in una sovrattassa di 25 euro e si deve scendere alla prima stazione.
E’ consentito, per singolo viaggiatore, il trasporto di un cane di qualsiasi taglia, munito di museruola e guinzaglio:
- sui treni Espressi, Intercity, Intercity Plus ed Intercity Notte, sia in prima che in seconda classe;
- sui treni Frecciabianca, Frecciarossa e Frecciargento, in prima e seconda classe e nei livelli di servizio Business e Standard. Sono esclusi il livello di servizio Executive, Premium, l’Area del silenzio e i salottini;
- sui treni Regionali nel vestibolo o piattaforma dell’ultima carrozza, con esclusione dell’orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- nelle carrozze letto, nelle carrozze cuccette e nelle vetture Excelsior, per compartimenti acquistati per intero. Nelle carrozza ristorante/bar non è consentito l’accesso agli animali, ad eccezione dei cani guida dei non vedenti.
In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e, qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori, l’accompagnatore dell’animale è tenuto, su indicazione del personale del treno, ad occupare insieme allo stesso animale altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.
Sono esclusi dal trasporto i cani appartenenti a razze ritenute pericolose di cui al decreto del Ministro per l'ambiente 19/4/1996, modificato con D.M. 26/4/2001. I cani guida dei non vedenti possono viaggiare su tutti i treni gratuitamente, senza alcun obbligo.
3. In nave
Le regole per il trasporto in nave di animali domestici al seguito di passeggeri variano a seconda della Compagnia di navigazione.
Alcune, oltre a distribuire gratuitamente i sacchetti sterili per la raccolta delle deiezioni, sono dotate di cabine apposite e di aree esterne di sgambamento.
Riportiamo alcune norme generali di comportamento, rimandando per i dettagli ai rispettivi siti web:
- Di regola, a parte Costa Crociere e MSC Crociere, che non ammettono animali a bordo delle proprie navi (con la sola eccezioni dei cani guida dei non vedenti), è consentito il trasporto, al seguito del passeggero, di cani, gatti e altri piccoli animali.
- I cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola, mentre gli altri devono essere sistemati nel trasportino.
- I passeggeri con al seguito animali devono sostare nelle aree appositamente riservate o alloggiare gli animali nei canili di bordo ove esistenti (questa norma non si applica ai cani guida dei non vedenti).
- La Compagnia non risponde dei sinistri, derivanti da causa ad essa non imputabile, che dovessero colpire l’animale, mentre il passeggero è tenuto a manlevare la Compagnia da ogni responsabilità ed onere che possano derivarle dall’inosservanza, da parte sua, delle norme che è tenuto a rispettare; egli ha l’obbligo, a questo fine, di vigilare sull’animale nel periodo che va dall’imbarco allo sbarco dalla nave.
- E’ vietato introdurre nei saloni animali che possano arrecare disturbo ai passeggeri o le cui condizioni contrastino con le norme igieniche o con il decoro.
- Ad evitare le conseguenza del possibile mal di mare, è consigliabile non dare al cane o al gatto né acqua né cibo a cominciare da due ore prima della partenza; acqua e cibo potranno essere somministrati almeno mezz’ora dopo che la nave avrà lasciato il porto, anche se non è possibile generalizzate.
4. In aereo
Il servizio di trasporto animali non sempre è disponibile, per cui è consigliabile informarsi preventivamente presso la Compagnia aerea, anche perché in diversi Paesi vigono divieti o limitazioni all’introduzione di alcune specie animali.
Norme differenti -parliamo di Alitalia- vigono a seconda che l’animale venga trasportato in cabina o in stiva.
Il trasporto in cabina è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
- l’animale deve rimanere per tutto il viaggio in un trasportino ben aerato, impermeabile e robusto, le cui dimensioni non devono superare i 40 cm di lunghezza, i 20 cm di larghezza ed i 24 cm di altezza.
- Il trasportino può contenere fino a 5 animali della stessa specie, a condizione che il peso totale (compreso il cibo e il trasportino stesso) non superi i 10 kg. In caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, o se l'animale arreca disturbo ai passeggeri, il Comandante dell’aeromobile può farlo trasferire nella stiva.
- Il trasporto in stiva, a sua volta, richiede che l’animale venga alloggiato in un trasportino rigido, la cui scocca dev’essere in fibre di vetro o plastica rigida.
- Se il trasportino è dotato di rotelline, queste devono essere tolte, mentre se sono retraibili devono essere bloccate con nastro adesivo. Il trasportino può essere acquistato direttamente presso la Compagnia, informandosi preventivamente sulla disponibilità.
- Quanto alle gabbie adibite al trasporto di cani, le loro dimensioni variano a seconda del tipo di aeromobile sul quale vengono imbarcate (le relative informazioni possono essere acquisite chiamando il call center della Compagnia).
- Il trasporto di animali domestici -ci riferiamo sempre ad Alitalia- prevede il pagamento di un supplemento, variabile a seconda della destinazione e del peso complessivo di contenitore e contenuto.
- E’ invece gratuito, e senza limite di peso, il trasporto dei cani guida dei non vedenti, i quali, purché dotati di museruola e guinzaglio, vengono alloggiati nella stiva in un’apposita cuccia, o in cabina compatibilmente con la disponibilità di spazio.
5. All'estero
Chi voglia recarsi all’estero con un animale domestico al seguito deve attenersi a una serie di regole e formalità molto rigorose.
Così, in base al Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26/5/2003, per viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea, cani, gatti e furetti devono essere muniti di passaporto per animali da compagnia, rilasciato dal servizio veterinario della ASL previa vaccinazione dell’animale contro la rabbia, che se effettuata per la prima volta va fatta almeno 21 giorni prima della partenza.
Inoltre è necessario presentare il certificato d’identificazione dell’animale (tatuaggio leggibile o microchip per i cani, microchip per gatti e furetti) redatto dal veterinario che ha effettuato l’operazione.
Per l’ingresso in alcuni Paesi, ancorché facenti parte dell’UE (fra questi Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Malta, Svezia), e nei Paesi terzi (ossia non aderenti all’Unione Europea) sono richiesti ulteriori e più complessi adempimenti, quando non vigono divieti d’ingresso per alcune specie, per cui ad evitare spiacevoli sorprese è consigliabile informarsi presso la rispettiva Ambasciata o Consolato con largo anticipo sulla data di partenza.
Altre informazioni sono disponibili sul sito www.agenziadoganemonopoli.gov.it, dal quale è possibile scaricare anche i moduli occorrenti all’espletamento delle necessarie formalità.
Di norma gli animali di età inferiore ai tre mesi, in quanto non ancora sottoposti al vaccino antirabbia, non possono viaggiare in Europa, salvo deroga in casi particolari.
Se si vuole rientrare dall’estero portando con sé uno o più animali domestici, questi non possono essere introdotti nel territorio nazionale in numero superiore a 5 ed è comunque necessario esibire un certificato sanitario rilasciato dalle Autorità sanitarie del Paese di provenienza, contenente i dati identificativi dell'animale e del proprietario, e l’attestazione che l'animale è stato riconosciuto sano e sottoposto a vaccinazione antirabbica in corso di validità.
L’inosservanza delle disposizioni potrebbe comportare il respingimento dell’animale verso il Paese di origine o il suo isolamento in quarantena.
Per importare animali protetti dalla Convenzione di Washington del 3/3/1973 (per es. pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) il viaggiatore deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie in pericolo) di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.
L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta l’irrogazione di una sanzione da 1.032 a 9.296 euro, oltre alla confisca dell’animale.
E’ invece assolutamente vietata l’importazione di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione: per es. leopardi, ghepardi, ocelot, e allo scopo di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria è vietato il trasporto di volatili originari da Paesi asiatici, Turchia, Russia, Sud Africa, Romania, Croazia e tutti gli Stati della penisola balcanica.