Come difendere la nostra privacy-800x400

Come difendere la nostra privacy dai social network

Ai tempi di Facebook, Twitter & Co. una parte importante della nostra vita si è spostata nello spazio digitale e dipende molto dalle informazioni che altri mettono in rete.

Basta un clic su “accetto le condizioni” (quasi sempre senza averle lette) ed è fatta: ci ritroviamo invasi dai cookies pubblicitari sullo schermo e i nostri dati iniziano a circolare senza che noi riusciamo a capire come vengono utilizzati.

Una volta che vengono condivisi, di fatto se ne perde il controllo.I social network sfruttano i nostri dati a fini commerciali e noi ne perdiamo il controllo.

Facciamo valere il nostro diritto alla privacy. Scopriamo come.

1. La falsa retorica della condivisione

La falsa retorica della condivisione-300x180

Ai tempi di Facebook, Twitter & Co. una parte importante della nostra vita si è spostata nello spazio digitale e dipende molto dalle informazioni che altri mettono in rete.

Basta un clic su “accetto le condizioni” (quasi sempre senza averle lette) ed è fatta: ci ritroviamo invasi dai cookies pubblicitari sullo schermo e i nostri dati iniziano a circolare senza che noi riusciamo a capire come vengono utilizzati.

Una volta che vengono condivisi, di fatto se ne perde il controllo. Non è a atto un dettaglio. Perché potrebbero essere usati da un potenziale datore di lavoro per valutare la nostra candidatura o da una banca per negarci un prestito o da un’assicurazione per valutare la nostra salute...

Il controllo sulla nostra identità digitale è quindi essenziale per non perdere il controllo sulla nostra vita. Dobbiamo imparare a gestirci la nostra privacy online, cioè scegliere noi cosa vogliamo che gli altri sappiano di noi e cosa no.

I principali attori della rete, da Google a Facebook a Twitter, sono colossi mondiali quotati in Borsa, che rispondono alla legislazione americana e non alle regole più stringenti dell’Europa.

Che dal canto suo sta cercando di introdurre una nuova normativa per aumentare la capacità dei cittadini di controllare i propri dati sul web. Ad oggi, in caso di disputa legale o di problemi insorti per violazione della privacy, non sempre si è tutelati dalle leggi italiane ed europee.

Per questo i migliori difensori della nostra privacy siamo noi. E dobbiamo riflettere bene prima di inserire online dati che non vogliamo che siano diffusi o che possano essere usati a nostro danno.

Qualcosa possiamo fare anche usando le impostazioni relative alla privacy dei social stessi, che limitano la visibilità di quello che pubblichiamo, e scavando bene nelle impostazioni si può anche arginare l’invasione delle inserzioni pubblicitarie. L’obiettivo che dobbiamo avere è di usare i social cercando di farsi usare il meno possibile.

Bisogna aumentare la consapevolezza di chi usa i social, che si presentano come uno strumento di condivisione gratuito, “piazze virtuali”, cioè luoghi in cui via internet ci si ritrova portando con sé e condividendo con altri foto, video, pensieri, indirizzi di amici e tanto altro.

Occhio al falso senso di intimità che può spingere gli utenti a esporre troppo la propria vita privata, a rivelare informazioni strettamente personali, provocando problemi, anche a distanza di anni.

Immagini e informazioni possono riemergere anche dopo molto tempo, complici i motori di ricerca, perché la nostra vita si è spostata nello spazio digitale dove non la controlliamo, perché dipende da informazioni che altri mettono in rete, e rischia di restare cristallizzata in un momento preciso, senza seguire l’evoluzione della vita reale.

 

2. Difendere la privacy e il ricorso al Garante

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  • Difendere la privacy
    I social network non sono gratuiti: li paghiamo regalandogli una fotografia accuratissima dei nostri gusti e delle nostre scelte che sarà usata a fini commerciali.
    I principali attori della rete si finanziano vendendo pubblicità mirate.
    Il loro obiettivo è garantire a soggetti terzi (inserzionisti pubblicitari, operatori di direct marketing) un flusso continuo di dati degli utenti registrati, collegati e “attivi” all’interno della piattaforma.
    Se vogliamo che i social siano più controllabili dobbiamo usare questa consapevolezza per far valere il nostro diritto a gestire i nostri dati personali.
    Anche perché se la nostra fiducia nei social viene meno, questi giganti potrebbero dire addio al loro business.
    Partendo da questa consapevolezza dobbiamo riflettere bene prima di inserire online dati che non vogliamo vengano diffusi o che possano essere usati a nostro danno, usare le impostazioni orientate alla privacy, limitando al massimo la disponibilità di informazioni, soprattutto per quanto riguarda la reperibilità dei dati da parte dei motori di ricerca.
  • Il ricorso al Garante
    In caso di violazioni della nostra privacy, ci dobbiamo attivare segnalandole al Garante della privacy (www.garanteprivacy.it).
    > Il ricorso si può fare per chiedere notizie sull’esistenza di propri dati, perché vengano specificate le modalità di trattamento o gli estremi del titolare che gestisce i dati; in fine, per chiedere che i dati vengano cancellati o aggiornati se trattati in violazione della legge.
    > Se il Garante ritiene fondato il ricorso, può ordinare la cessazione del comportamento illegittimo indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione.
    > Se passano 60 giorni dal ricorso e il Garante non si pronuncia, il ricorso si intende rifiutato.
    > Contro il provvedimento del Garante è possibile fare ricorso al tribunale.
    > Ricordatevi che l’Authority non è competente per il risarcimento del danno: per cui, nel caso vogliate chiedere soldi, dovete rivolgervi al tribunale.

 

3. Diffamazione e furti di identità

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  • Diffamazione e furti di identità
    Cosa fare se qualcuno commenta una foto su Facebook in modo offensivo per l’onore e la reputazione? Che cosa fare se clonano il nostro profilo?
    > Per prima cosa è importante avere le prove. Quindi, sempre meglio fare una copia dei messaggi, dei post e dei commenti che ritenete offensivi.
    > Questo però potrebbe non essere sufficiente: lo screenshot (cioè la copia) della schermata è infatti una prova facilmente confutabile dalla controparte, che potrebbe sostenerne la falsificazione.
    > Una volta raccolte le prove, bisogna presentare una querela, che fa partire le indagini della polizia (sul sito www.poliziadistato.it c’è l’elenco degli uffici regionali a cui rivolgersi).
    > Nel caso di uso illegittimo delle immagini, potete chiedere al giudice di dare il via a una cosiddetta “azione inibitoria”, cioè un’azione per far cessare l’illecito e/o rimuovere l’immagine abusivamente pubblicata (art. 163 della legge sul diritto d’autore).
    Si può anche chiedere un risarcimento, in base al danno economico e a quello morale subìto in conseguenza della pubblicazione dell’immagine.
  • Contattare i gestori del network
    Un’altra strada che si può percorrere in contemporanea è quella di rivolgersi direttamente al gestore del social.
    Richard Allan, direttore delle politiche pubbliche di Facebook, indirizza gli utenti a fare una segnalazione su www.facebook.com/help: “un team dedicato esamina le segnalazioni alla luce dei nostri codici e, se il contenuto non li rispetta, viene rimosso.
    Se pensiamo ci sia un reato, invitiamo le persone a rivolgersi alla polizia.
    Se, invece, le persone litigano per una foto postata che non piace a chi vi è ritratto, incoraggiamo le parti a discuterne, invitandole a trovare un accordo sulla rimozione della foto.
    Di solito funziona, perché sono poche le persone così irragionevoli da non farlo”.

 

4. Ci vuole il consenso dell’interessato

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Il principio generale è che la pubblicazione di un’immagine è ammessa solo con il consenso del soggetto ritratto (o dei suoi genitori per i minori).

Tale consenso, implicito o esplicito, deve essere inequivocabile e la sua efficacia dovrà sempre essere “contenuta nei limiti di tempo, di luogo, per lo scopo e secondo le forme previsti nell’atto del consenso se questo è espresso o determinabili attraverso interpretazione del comportamento della persona ritratta se il consenso è tacito” (sentenza della Cassazione civile n. 3014 del 2004).

Quindi, quando mettiamo online la foto di un amico o di un familiare, quando lo “tagghiamo” (inserendo, ad esempio, il suo nome e cognome insieme alla foto), domandiamoci se stiamo violando la sua privacy. Nel dubbio, meglio chiedere sempre il consenso.

Il tribunale di Milano (sentenza dell’8 settembre 2011) ha affrontato il tema dell’illecita pubblicazione dell’immagine altrui sui social network, riconoscendo il risarcimento del danno “da lesione di valori inerenti alla persona” anche se l’uso dell’immagine non comportava il reato di diffamazione.

Ecco la sentenza del tribunale di Monza dove il giudice ha riconosciuto il danno morale (15mila euro per la lesione dell’onore, della reputazione e del decoro).  Questo è il risarcimento che ha dovuto sborsare un uomo per aver fatto un commento denigratorio a una foto della sua ex postata su Facebook.

Il tribunale di Monza nella sentenza n. 770 del 2010 ha scritto: “coloro che decidono di diventare utenti di facebook sono ben consci non solo delle grandi possibilità relazionali offerte dal sito, ma anche delle potenziali esondazioni dei contenuti che vi inseriscono: rischio in una certa misura indubbiamente accettato e consapevolmente vissuto”.

In questa consapevolezza nell’uso del social network deve esserci anche quella che i commenti inseriti possono essere diffusi in modo più ampio attraverso il tagging e sfuggire quindi al controllo di chi li ha postati.

È stata così risarcita la ragazza offesa dal suo ex fidanzato, che aveva commentato in maniera offensiva e denigratoria una sua foto, con riferimento ad alcuni difetti di natura fisica ed estetica.

Il giudice ha sottolineato la grave lesività della condotta tenuta dal giovane, con particolare riferimento al carattere pubblico del contesto, della conoscenza del messaggio offensivo da parte di più persone e della sua possibile e incontrollata diffusione a seguito di “tagging”.

 





5. Le vite degli altri e loto di minori sui social

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  • Le vite degli altri
    Se leggessimo il contratto che accettiamo quando ci iscriviamo (pochi lo fanno) sapremmo di essere proprietari di tutti i materiali e delle informazioni che mettiamo sui social.
    Concediamo gratuitamente al gestore del social i diritti d’uso sui contenuti caricati (la cosiddetta licenza IP).
    La licenza IP termina nel momento in cui eliminiamo il nostro account o i contenuti dall’account, a meno che questi non siano stati condivisi con soggetti terzi. Il rischio, in questo caso, è di perdere il controllo.
    Tanto più che i meccanismi forniti dai social permettono di caricare e rendere pubblici materiali fotografici che potrebbero coinvolgere altri utenti, registrati e non, oltre che associare le immagini al nome attraverso la cosiddetta “tag”, cioè una didascalia interattiva che evidenzia l’identità di una persona.
  • Foto di minori sui social
    Ci vuole il permesso dei genitori
    Le immagini dei bambini non possono essere messe sui social network senza il consenso dei genitori.
    E non stiamo parlando di foto lesive della loro dignità, ma di qualsiasi immagine di un minore, anche quelle di cerimonie come il battesimo, la comunione, i compleanni...
    Infatti, l’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo dispone, in perfetta armonia con gli art. 2 e 31 della Costituzione italiana, che nessun bimbo può essere oggetto di interferenze nella sua vita privata, quale può essere appunto la pubblicazione di fotografie.
    A meno che la riproduzione dell’immagine non sia giustificata dall’utilità sociale della notizia.
    Quindi, dovremmo sempre chiedere il consenso scritto dei genitori che, altrimenti, potrebbero portarci davanti al giudice civile.
    Detto questo, il buon senso è sempre un buon alleato e anche la giusta sensibilità nei confronti dei più piccoli: quindi, forse basterà chiedere alla nostra migliore amica il permesso di postare agli amici la foto del suo bambino appena nato... Sapendo, però, di avere il suo consenso.

 








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