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Incidenti stradali: i passi da compiere per tutelarci meglio

Come comportarsi in caso di incidente?

È obbligatorio firmare il Cid, il modulo blu di constatazione amichevole?

Ancora: che tempi ci sono per essere risarciti?

E se qualcosa va storto è possibile accedere agli atti?

Vediamo di fare il punto sugli obblighi e sui diritti dell’assicurato.

1. Denunciare l’incidente e richiedere il risarcimento

Denunciare l’incidente-300x180

  • Denunciare l’incidente
    Sia che abbiamo provocato sia che abbiamo subito un incidente c’è l’obbligo di informare dell’accaduto la nostra compagnia per iscritto.
    Nel caso in cui è stato compilato il Cid sarà più semplice adempiere all’obbligo.
    Il modulo blu aiuta a ricostruire la dinamica del sinistro e a stabilire le responsabilità ma non è imprescindi­bile per richiedere poi il risarcimento.
    Importante: onde evitare di essere vittime di un incidente fantasma è importante, nel caso in cui ci sia stato anche il minimo contatto con un’al­tra vettura o la richiesta di risarcimento da parte di un altro conducente, presentare alla propria compagnia una denuncia cautelativa ovvero metterla a conoscenza per iscritto del fatto che l’eventuale pretesa da parte di terzi è infondata.
  • Richiedere il risarcimento
    Chi è stato vittima di un incidente stradale ha diritto a ottenere un indennizzo che può avve­nire in due modi: risarcimento diretto oppure ordinario.
    Con il risarcimento diretto, il danneggiato deve presentare la richiesta di indennizzo alla pro­pria compagnia ma solo nelle seguenti circo­stanze:
    • l’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi immatricolati e assicurati in Italia;
    • se uno (o entrambi) dei veicoli è un ciclomo­tore deve essere targato secondo le regole in vigore dal 13 febbraio 2012;
    • se, oltre i danni alle cose, l’incidente ha pro­vocato danni fisici alle persone coinvolte, deve trattarsi di lesioni non gravi ovvero danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%.
    In tutti gli altri casi si applica la procedura or­dinaria che prevede, nel caso abbiamo subito un incidente, di presentare la domanda di risar­cimento alla compagnia della controparte.
    In ogni caso la richiesta in forma scritta può esse­ re consegnata a mano, oppure inviata mediante raccomandata A/R, oppure tramite fax o mail qualora sia previsto dal contratto.

2. I tempi e l’accesso al fascicolo di sinistro

I tempi e l’accesso al fascicolo di sinistro-300x180

  • I tempi
    Con il risarcimento diretto, la compagnia è ob­bligata a proporre un’offerta di risarcimento, oppure a comunicare i motivi per i quali non ritiene di farla, entro il termine massimo di 60 giorni per i danni alle cose ed entro il termine massimo di 90 giorni in caso di lesioni o deces­so del danneggiato.
    Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le parti abbiano sottoscritto il modu­lo di constatazione amichevole di incidente.
    Se il danneggiato accetta la proposta della com­pagnia, l’indennizzo deve essere liquidato entro 15 giorni.
  • Accesso al fascicolo di sinistro
    L’assicurato, vittima o colpevole dell’incidente, ha diritto ad accedere al Fascicolo di sinistro in cui è stato coinvolto ma solo per i dati che lo riguardano:
    • denunce e richieste di risarcimento;
    • rapporto delle autorità intervenute;
    • dichiara­zioni dei testimoni;
    • perizie dei danni materiali;
    • perizie mediche relative all’interessato;
    • preven­tivi e fatture riguardanti le cose danneggiate;
    • le quietanze di liquidazione.
    La richiesta di accesso al Fascicolo deve essere in forma scritta e inviata a mezzo raccoman­data A/R alla sede legale della compagnia o all’ufficio incaricato per la liquidazione.
    Si può presentare la domanda nel momento in cui la compagnia comunica l’offerta di risarcimento o i motivi per cui ha rigettato l’indennizzo.
    Alla richiesta deve essere allegato un documen­to di identità ed entro 15 giorni la compagnia deve fornire una risposta: se accoglie la doman­da, deve fornire entro 15 giorni la documenta­zione richiesta.

3. La conciliazione paritetica e il reclamo all’lvass

La conciliazione paritetica-300x180

  • La conciliazione paritetica
    Quando sorge un contenzioso per il risarcimen­to danni e l’importo non è superiore a 15mila euro, l’assicurato può contattare un’associazio­ne dei consumatori e attivare la procedura di conciliazione paritetica, un sistema rapido ed economico per tentare di risolvere la contro­versia senza recarsi dinanzi al giudice.
    Si può attivare la conciliazione paritetica:
    • se l’assicurato ha presentato richiesta di ri­sarcimento senza aver avuto risposta;
    • se ha ricevuto un diniego di offerta;
    • se l’utente non ha accettato l’offerta o l’ha accettata solo a titolo di acconto
  • Il reclamo all’lvass
    Nel caso in cui l’assicurato non sia soddisfatto del modo in cui la compagnia si è comportata, può presentare un reclamo all’lvass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.
    Il servizio dell’Ivass funziona come “appello”: prima infatti occorre presentare un reclamo alla propria compagnia la quale ha tempo 45 giorni per rispondere.
    Se non lo fa nei tempi previsti l’assicurato può presentare il reclamo all’lvass.
    L’Istituto informa per iscritto l’utente dell’avvio della trattazione del reclamo, acquisisce le in­formazioni e i chiarimenti necessari dall’impre­sa e, al più tardi entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del reclamo, esaminato il caso, fornisce l’esito della propria istruttoria.
    Al numero verde 800-486661 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30) si può con­tattare per assistenza e informazioni l’Istituto di vigilanza.

4. Domande e risposte (prima parte)

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  • Quali danni copre la Rc-auto?
    La Responsabilità civile autoveicoli terrestri, è obbligatoria e garantisce il conducente, nonché il proprietario se è una persona diversa, dal ri­schio di dover risarcire "a terzi i danni provocati dalla circolazione del veicolo”.
  • Se si viaggia senza assicurazione cosa si rischia?
    L'auto senza Rc-auto viene sequestrata e il pro­prietario sanzionato secondo il codice della strada.
  • È possibile estendere le garanzie?
    Sì sottoscrivendo delle garanzie accessorie, non obbligatorie, che coprono l'assicurato dai danni causati o subiti in certe condizioni. Le più comuni sono: furto, incendio, assistenza e atti vandalici.
  • Ho stipulato il contratto sul web (o via telefono) ho le stesse tutele?
    Sì, in più nei contratti conclusi a distanza il con­traente ha 14 giorni per esercitare il diritto al ripensamento che decorrono dalla data della sot­toscrizione o dalla data in cui riceve le condizioni di polizza se successiva.
  • Qual è il massimale di garanzia?
    Il limite minimo è di 5 milioni di euro per i danni alle persone e 1 milione per i danni alle cose.
  • Come si compone il premio?
    Il premio è il risultato di una personalizzazione del rischio, calcolato in base a decine di parame­tri, del contraente. Si parte comunque dal pre­mio puro calcolato in base alla valutazione del rischio che l’impresa intende assumersi.
    Si pas­sa al premio di tariffa aggiungendo i caricamenti cioè i costi che la compagnia affronta gestendo la polizza.
    Si ottiene così il premio lordo sul qua­ le calcolare le imposte (che variano in base alla provincia, dal 12,5 al 16%) e il contributo al Ser­vizio sanitario nazionale.
  • Esistono differenze di genere?
    No, tra i fattori di personalizzazione non può più esserci una differenza legata al sesso del contraente.
  • Quali sono le formule tariffarie?
    Sono due bonus malus e con franchigia. La for­mula bonus malus è la più utilizzata e si basa su 18 classi di classificazione universale (la 14esima è quella di ingresso).
    Più è bassa la classe di bonus malus più economica è la polizza.
    Ad ogni incidente con colpa superiore al 51% si sale di due classi (malus), mentre ogni anno senza sinistri si scende di una classe (bonus). Il malus non viene applicato qualora vi sia concorso di colpa ovvero "con responsabilità paritaria".
    La formula con franchigia prevede, a fronte di un premio più contenuto, l’obbligo per l'assicurato di farsi carico di una parte del costo del sinistro: è sempre la compagnia a liquidare il risarcimen­to che chiederà la quota parte all’assicurato.





5. Domande e risposte (seconda parte)

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  • Cosa sono le esclusioni e le rivalse?
    Sono clausole contrattuali che limitano o escludo­no la copertura del rischio e quindi il risarcimento. I casi di esclusione sono indicati nel contratto e ri­guardano gli incidenti provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti o senza patente: la compagnia paga e poi si rifà com­pletamente sul cliente. Tra le rivalse principali c’è la "guida esclusiva” : se il sinistro è provocato da una persona diversa da quella identificata nel contrat­to, la compagnia si rivale sul contraente.
  • Non è più obbligatorio esporre il contrassegno sul parabrezza, ma cosa bisogna tenere in auto?
    Il contratto assicurativo e il contrassegno pos­sono essere chiesti dall'autorità di polizia che, a seguito di un controllo telematico, non trova conferma dello stato assicurativo del veicolo.
  • Sono previsti sconti sulla tariffa?
    Sì. La compagnia e gli agenti possono applicare riduzioni del premio rispetto alla tariffa prevista. Se applicano uno sconto deve essere indicato sul preventivo e sulla polizza stessa.
  • Quanto dura un contratto e come si cambia compagnia?
    Il contratto assicurativo dura un anno e non è più previsto, dal primo gennaio 2013, il rinnovo automatico. Per effetto della legge 221 del 17 dicembre 2012 l’assicurato qualora voglia cam­biare compagnia non ha più l’obbligo di comuni­care all’impresa di provenienza la disdetta.
  • Cos’è l’attestato di rischio?
    È il documento che riporta la storia dei sinistri del veicolo negli ultimi 5 anni e la classe di meri­to dell'assicurato.
  • Si può conservare la classe di merito a seguito di un incidente?
    Sì se lo prevede il contratto: l'assicurato può rim­borsare la compagnia o versare alla Consap l’im­porto dell’indennizzo. Così si evita il malus.
  • Si può sospendere la polizza?
    Se il contratto lo prevede, nel caso in cui si è certi che in un determinato periodo non si uti­lizzerà il veicolo si può chiedere di sospendere la polizza. In questo modo, una volta riattivata, si posticipa la scadenza originaria.
  • Quando si ha diritto alla restituzione del premio non goduto?
    Si ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto in caso di: vendita del veico­lo, demolizione o cessazione della circolazione e in caso di furto (dal giorno successivo alla denun­cia fino alla scadenza contrattuale).
  • Cos’è il periodo di tolleranza?
    Scaduta la polizza, la copertura è garantita per i 15 giorni successivi da parte della compagnia.
  • Quando viene trasmesso all’utente e quanti anni è valido?
    Da luglio la compagnia non deve più inviare l’atte­stato di rischio ma metterlo a disposizione in un’a­rea del sito. L’attestato, e la classe di merito conse­guita, durano 5 anni.
  • Come deve essere comunicata la variazione di premio?
    La compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza, insieme all'attestato di rischio, deve inviare un preventivo per la nuova annualità.








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